Art. 2.
  Le offerte di ogni singolo operatore,  ivi  compresa  quella  della
Banca  d'Italia,  devono  essere inserite in busta chiusa, con chiara
indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla  Banca
d'Italia  -  Amministrazione  centrale - Servizio mercati monetario e
finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le  buste  dovranno  essere
consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo
istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale
n. 91 - Roma.
  Dette  offerte, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su
apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e  devono  contenere
l'indicazione   dell'importo   dei  certificati  che  essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1992
non verranno prese in considerazione.
  Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo  di  aggiudicazione,
sara'  effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della
Banca d'Italia il 20 ottobre 1992,  con  corresponsione  dei  dietimi
d'interesse dal 1  agosto 1992 al giorno del versamento.
  Poiche'  i  certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 825866
del 24 luglio 1992 sono emessi senza indicazione di  prezzo  base  di
collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta,  si
determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato,  costituiscono  la  meta'
dell'importo domandato;
    b)  si  individua  il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).