Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale n. 91 - Roma. Dette offerte, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1992 non verranno prese in considerazione. Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sara' effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 ottobre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1 agosto 1992 al giorno del versamento. Poiche' i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 825866 del 24 luglio 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione". Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalita': a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato; b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).