Art. 3.
  Gli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle societa' co-
operative   edilizie   di  abitazione  e  dei  loro  consorzi  devono
trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera c), della legge
31 gennaio 1992, n. 59, alla Direzione  generale  della  cooperazione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale entro il 30
giugno di ciascun anno una comunicazione per documentare  l'attivita'
svolta nel corso dell'anno precedente.
  La  suddetta comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di
cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 ottobre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI