Art. 3. Gli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle societa' co- operative edilizie di abitazione e dei loro consorzi devono trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alla Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno di ciascun anno una comunicazione per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. La suddetta comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI