Art. 4. Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino ufficiale di questo Ministero. Roma, 13 ottobre 1992 Il Ministro: REVIGLIO