Art. 4.
  Le  spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'esercizio finanziario 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  ufficiale  di  questo
Ministero.
   Roma, 13 ottobre 1992
                                                Il Ministro: REVIGLIO