Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono
essere  quelle  tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per  la  produzione  del  vino  DOC
"Lambrusco  Grasparossa  di Castelvetro" non deve essere superiore ai
q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.
   Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua  deve  essere  calcolata  rispetto  a
quella  specializzata,  in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita dalle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino  DOC
"Lambrusco   Grasparossa  di  Castelvetro"  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di gradi 9,50.