Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita dalle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.