Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. E' vietata per il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" la gassificazione artificiale sia totale che parziale. E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino "DOC" "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge. Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", la quale potra' essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione "vinificato fuori zona". La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto alla DOC