Art. 5.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali   leali   e   costanti,  comprese  quelle  che  riguardano  la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al  vino  le
sue peculiari caratteristiche.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dall'art.   3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito  che  tali  operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
   E' vietata per il vino DOC "Lambrusco Grasparossa di  Castelvetro"
la gassificazione artificiale sia totale che parziale.
   E'  consentito  l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste  dalla  normativa  comunitaria   e   nazionale   con   mosti
concentrati  provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
   La dolcificazione deve effettuarsi con mosti  d'uva,  mosti  d'uva
parzialmente  fermentati,  vini  dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino "DOC" "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro"
prodotte nella zona delimitata dal precedente  art.  3  o  con  mosto
concentrato   rettificato   e   per   quest'ultimo  caso  secondo  le
disposizioni di legge.
   Il  mosto  concentrato  e/o  il  mosto   concentrato   rettificato
proveniente  da  uve  non  destinate  alla  produzione  del  vino DOC
"Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" aggiunti nell'arricchimento  e
nella  dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino
DOC "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", la  quale  potra'  essere
presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.
   E'  in  facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire  che  le  suddette  operazioni  di   vinificazione   siano
effettuate  in  stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio  Emilia,  Parma  e  Bologna,  a  condizione   che   in   detti
stabilimenti  le  ditte  interessate producano - da almeno dieci anni
prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930  -  "Lambrusco  Grasparossa di
Castelvetro" utilizzando  uve  o  mosti  provenienti  dalla  zona  di
produzione  di  cui  all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate
secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in  uso
nel territorio previsto nel comma precedente.
   In   tal   caso   le  ditte  di  cui  sopra  devono  far  figurare
sull'etichetta  principale  apposta  sulla   bottiglia   la   dizione
"vinificato fuori zona".
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%.
   Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non  avra'  diritto
alla DOC