Art. 7.
   E' vietato usare assieme alla  denominazione  di  cui  all'art.  1
qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.