Art. 7. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.