Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
Grasparossa  di Castelvetro", vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                               FONTANA