Art. 2.
  L'importo di cui al precedente  art.  1  sara'  utilizzato  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della
legge  26  marzo  1990,  n. 62, in particolare alla organizzazione di
manifestazioni artistico-culturali per la divulgazione fra i  giovani
dell'arte   lirica   e   della   musica   in   genere,  nonche'  alla
valorizzazione   della   manifestazione   collegata   alla   lotteria
nazionale.
  Ai   fini   della   realizzazione   delle   suindicate   finalita',
l'associazione Amici della lirica, presta garanzia  mediante  polizza
fidejussoria  dell'importo  di  L.  840.255.120, con vincolo a favore
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  con  formale
rinuncia  alla  preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione
del titolo di pagamento degli utili.
  L'associazione Amici della  lirica  presenta,  entro  ciascun  anno
finanziario,  idonea documentazione a discarico delle somme impiegate
per  la  realizzazione  delle  suindicate   finalita';   la   mancata
realizzazione delle finalita' medesime entro tre anni successivi alla
messa   a   disposizione   dei   fondi,  comportera',  salvo  ritardi
determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute,  il
versamento delle somme al bilancio dello Stato.