Art. 2. L'importo di cui al precedente art. 1 sara' utilizzato per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla organizzazione di manifestazioni artistico-culturali per la divulgazione fra i giovani dell'arte lirica e della musica in genere, nonche' alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale. Ai fini della realizzazione delle suindicate finalita', l'associazione Amici della lirica, presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 840.255.120, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili. L'associazione Amici della lirica presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalita'; la mancata realizzazione delle finalita' medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comportera', salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.