Art. 2.
  Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte,
e  comunque  non  oltre i termini fissati nell'art. 2 della direttiva
del Consiglio delle Comunita' europee n. 90/239/CEE, i  pacchetti  di
sigarette "Chesterfield", in carico agli organi dell'Amministrazione,
riportanti  i  contenuti  di  condensato  e nicotina indicati per gli
stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 16 settembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
 Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1992
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 108