Art. 2. Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre i termini fissati nell'art. 2 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 90/239/CEE, i pacchetti di sigarette "Chesterfield", in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1991. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 1992 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1992 Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 108