Art. 2. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Montepulciano"; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le province di Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.