Art. 2.
   Il  vino  "Montepulciano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Montepulciano"; possono
concorrere le uve di  altri  vitigni  a  bacca  rossa  non  aromatici
raccomandati  od  autorizzati  per  le  province  di Pescara, Chieti,
L'Aquila e Teramo da sole o congiuntamente fino  ad  un  massimo  del
15%.