Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo"  devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   Sono pertanto da considerare idonei unicamente i  vigneti  ubicati
su  terreni  che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del
precedente art. 3.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  alla  produzione   del   vino
"Montepulciano  d'Abruzzo"  non  deve essere superiore a 140 q.li per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
   Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro  in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.