Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" non deve essere superiore a 140 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.