Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione, conservazione ed invecchiamento
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata  nel  precedente  art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto delle
situazioni tradizionali, e'  consentito  che  tali  operazioni  siano
effettuate  nell'intero  territorio  dei  comuni  anche se soltano in
parte compresi nella zona delimitata.
   Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso non puo' essere immesso al
consumo prima del 1  marzo successivo all'annata di produzione  delle
uve;  la  tipologia  "cerasuolo"  puo'  essere  immessa  al consumo a
partire dal 1  gennaio dell'anno sucessivo alla vendemmia.
   Le   uve   destinate   alla   vinificazione   devono    assicurare
"Montepulciano  d'Abruzzo"  un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 11%.
   Le  uve  destinate  alla  produzione   del   vino   "Montepulciano
d'Abruzzo"  designato  con  una menzione geografica aggiuntiva di cui
all'art. 6 della legge n. 164/1992 e di quello  avente  diritto  alla
qualificazione  "riserva"  devono  assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,50%.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   E'  consentito  solo   l'arricchimento   con   mosto   concentrato
rettificato   (MCR)   nel   rispetto   della  normativa  nazionale  e
comunitaria in materia.
   Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano  vinificate  in  presenza
della buccia per un limitato periodo di fermentazione, e' concesso al
vino  ottenuto,  in  considerazione  del  suo colore, rosso ciliegia,
l'uso in etichetta della specificazione "cerasuolo".