Art. 5. Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltano in parte compresi nella zona delimitata. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1 marzo successivo all'annata di produzione delle uve; la tipologia "cerasuolo" puo' essere immessa al consumo a partire dal 1 gennaio dell'anno sucessivo alla vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare "Montepulciano d'Abruzzo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%. Le uve destinate alla produzione del vino "Montepulciano d'Abruzzo" designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e di quello avente diritto alla qualificazione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito solo l'arricchimento con mosto concentrato rettificato (MCR) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate in presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, rosso ciliegia, l'uso in etichetta della specificazione "cerasuolo".