Art. 6.
   Il  vino  "Montepulciano  d'Abruzzo",  all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   Tipologia "rosso":
    colore: rosso rubino intenso con lievi  sfumature  violacee,  con
tendenza all'arancione se invecchiato;
    odore: vinoso, tenue e gradevole;
    sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Tipologia "cerasuolo":
    colore: rosso ciliegia piu' o meno carico;
    odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso;
    sapore:   secco,   morbido,  armonico,  delicato  con  retrogusto
gradevolmente mandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   E' facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
modificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Il vino  "Montepulciano  d'Abruzzo"  designato  con  una  menzione
geografica  aggiuntiva  di  cui  all'art.  6  della legge n. 164/1992
all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve  possedere   un   titolo
alcolometrico volumico totale minimo di 12%.
   Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso designato con una menzione
geografica aggiuntiva di cui al comma precedente puo' fregiarsi della
menzione "riserva", qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia
un  titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% e sia stato
sottoposto ad un periodo minimo  di  invecchiamento  obbligatorio  di
almeno  due  anni, di cui sei mesi in botti di legno, a decorrere dal
1  gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.