Art. 6. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Tipologia "rosso": colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, con tendenza all'arancione se invecchiato; odore: vinoso, tenue e gradevole; sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Tipologia "cerasuolo": colore: rosso ciliegia piu' o meno carico; odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e intenso; sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12%. Il vino "Montepulciano d'Abruzzo" rosso designato con una menzione geografica aggiuntiva di cui al comma precedente puo' fregiarsi della menzione "riserva", qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.