Art. 7. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "superiore", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e localita' compresi nell'area di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione del vino D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" deve figurare l'annata di produzione delle uve.