Art. 7.
   Nella  presentazione  e  designazione  del vino a denominazione di
origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e'  vietata  l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "scelto", "selezionato" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'  consentito l'utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di
cui all'art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni
e localita' compresi nell'area di  cui  al  precedente  art.  3,  nel
rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  decreto  ministeriale 22
aprile 1992.
   Nella designazione del vino D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo"  deve
figurare l'annata di produzione delle uve.