Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA