Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine   controllata
"Montepulciano  d'Abruzzo", vini che non rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito  a  norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                               FONTANA