Art. 2. 1. Considerati i compiti attribuiti dagli articoli 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di provate conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di: a) pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici, giuridico - amministrativi, organizzativi; b) titoli di specializzazione; c) esperienze pluriennali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico.