Art. 2.
  1.  Considerati  i  compiti attribuiti dagli articoli 10 e 15 della
legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale i relativi componenti
sono nominati  e  designati  sulla  base  di  provate  conoscenze  ed
esperienze   maturate   nell'ambito  dell'integrazione  scolastica  e
sociale degli alunni in situazione di handicap.
  2. Ai fini di cui al precedente comma  1  si  tiene  conto,  avendo
particolare   riguardo   all'integrazione  scolastica  di  alunni  in
situazione di handicap, di:
    a) pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici,  giuridico  -
amministrativi, organizzativi;
    b) titoli di specializzazione;
    c)  esperienze  pluriennali  maturate  in  ambito  scolastico  ed
extrascolastico.