Art. 3. 1. I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap: a) consulenza e proposta al provveditore agli studi; b) consulenza alle scuole; c) collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, per l'impostazione e l'attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attivita' inerente all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonche' per la realizzazione delle strutture e delle attivita' di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 8, comma 1, della legge n. 104/92; d) predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.