Art. 3.
  1.  I  gruppi  di  lavoro  provinciali svolgono i seguenti compiti,
avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni  in
situazione di handicap:
    a) consulenza e proposta al provveditore agli studi;
    b) consulenza alle scuole;
    c)  collaborazione  con  gli  enti  locali  e le unita' sanitarie
locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, per  l'impostazione
e  l'attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi
altra attivita' inerente all'integrazione degli alunni in  situazione
di  handicap,  nonche'  per  la realizzazione delle strutture e delle
attivita' di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 8,  comma  1,  della
legge n. 104/92;
    d)  predisposizione  di  una  relazione  annuale  da  inviare  al
Ministro della pubblica istruzione  ed  al  presidente  della  giunta
regionale.