Art. 4.
  1. Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe
o  sostituzioni  si  provvedera' secondo i criteri di cui al presente
decreto e con  analoga  procedura,  in  concomitanza  con  i  termini
previsti  dalla  vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex
art. 14, comma 10, della legge n. 270/82.