Art. 5. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nelle regioni e nelle province ad autonomia speciale trovano applicazione in quanto compatibili con l'esercizio delle competenze primarie e secondarie ivi in vigore e con riserva di ulteriori atti normativi di recepimento della normativa nazionale, da emanarsi da parte delle stesse nell'ambito della propria autonomia speciale. 2. In particolare, nelle province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione del gruppo provinciale di lavoro interistituzionale provvedono, nei termini sopraindicati, le rispettive amministrazioni provinciali autonome. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: MISASI