Art. 5.
  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto nelle regioni e
nelle province ad autonomia speciale trovano applicazione  in  quanto
compatibili  con  l'esercizio  delle competenze primarie e secondarie
ivi  in  vigore  e  con  riserva  di  ulteriori  atti  normativi   di
recepimento  della  normativa  nazionale,  da emanarsi da parte delle
stesse nell'ambito della propria autonomia speciale.
  2. In particolare, nelle province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
all'istituzione  del  gruppo provinciale di lavoro interistituzionale
provvedono, nei termini sopraindicati, le rispettive  amministrazioni
provinciali autonome.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                  Il Ministro: MISASI