Art. 2. Ambito territoriale, finalita' e soggetti stipulanti 1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono avere ambito provinciale o comunale; l'ambito comunale puo' coincidere: a) con quello del territorio della unita' sanitaria locale, quando questa ha competenza sullo stesso territorio; b) con quello di tutte le unita' sanitarie locali coincidenti con il territorio di un unico comune; c) con il territorio di piu' comuni compresi nell'ambito di un'unica unita' sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non siano costituiti in comunita' montana, si consorziano o delegano un comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma. 2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attivita' formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresi' finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente della provincia, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unita' sanitarie locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia, altre pubbliche amministrazioni. 3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13 della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto, l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche attraverso l'individuazione delle priorita' degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della comunita' montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di comuni o il sindaco del comune capofila all'uopo delegato, che promuove l'accordo, il provveditore agli studi, i legali rappresentanti delle unita' sanitarie locali, i presidenti delle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni. 4. Per ambiti territoriali inferiori ad un area comunale, ove se ne ravvisi l'opportunita', possono essere stipulate intese tra le amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.