Art. 2.
                   Ambito territoriale, finalita'
                        e soggetti stipulanti
  1. Gli accordi di programma, di cui al  presente  decreto,  possono
avere   ambito   provinciale   o  comunale;  l'ambito  comunale  puo'
coincidere:
    a) con quello  del  territorio  della  unita'  sanitaria  locale,
quando questa ha competenza sullo stesso territorio;
    b) con quello di tutte le unita' sanitarie locali coincidenti con
il territorio di un unico comune;
    c)  con  il  territorio  di  piu'  comuni compresi nell'ambito di
un'unica unita' sanitaria locale, in tal caso i comuni,  qualora  non
siano  costituiti  in comunita' montana, si consorziano o delegano un
comune capofila al fine della stipula dell'accordo di programma.
  2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli  5  e
13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata
delle  attivita' formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali
e sportive da realizzare con gli istituti  di  istruzione  secondaria
superiore  ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli
accordi  sono  altresi'   finalizzati   alla   collaborazione,   alla
consulenza   ed   alla   verifica  congiunta  dei  gruppi  di  lavoro
provinciali, di cui all'art. 15, comma 3, della legge quadro. A  tali
fini  partecipano alla stipula degli accordi di programma provinciali
il  presidente  della   provincia,   che   promuove   l'accordo,   il
provveditore  agli  studi,  ovvero  i sovrintendenti e gli intendenti
scolastici per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i legali
rappresentanti delle unita' sanitarie locali presenti sul territorio,
i sindaci dei comuni  ove  hanno  sede  gli  istituti  di  istruzione
secondaria  superiore  ed  artistica  ed eventualmente, su invito del
presidente della provincia, altre pubbliche amministrazioni.
  3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5  e  13
della  legge  quadro,  sono  finalizzati al coordinamento dei servizi
scolastici con tutti  quelli  territoriali  e  extrascolastici,  onde
facilitare  la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei
conseguenti  profili  dinamico  funzionali  e  dei  successivi  piani
educativi   individualizzati,  al  fine  di  favorire,  in  concreto,
l'effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica  ed
extrascolastica  dei  singoli alunni in situazione di handicap, anche
attraverso l'individuazione  delle  priorita'  degli  interventi  per
l'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   negli   edifici
scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula  degli
accordi  di  programma  comunali  il  sindaco  o  il presidente della
comunita' montana ovvero il legale rappresentante  del  consorzio  di
comuni  o  il  sindaco  del  comune  capofila  all'uopo delegato, che
promuove  l'accordo,   il   provveditore   agli   studi,   i   legali
rappresentanti  delle  unita'  sanitarie  locali,  i presidenti delle
circoscrizioni  amministrative,  ove  esistenti,  i  presidenti   dei
distretti  scolastici  ed  eventualmente,  su  invito  del  promotore
dell'accordo, altre pubbliche amministrazioni.
  4. Per ambiti territoriali inferiori ad un area comunale, ove se ne
ravvisi  l'opportunita',  possono  essere  stipulate  intese  tra  le
amministrazioni interessate a quell'ambito territoriale.