Art. 3. M o d a l i t a' 1. La richiesta di stipula puo' provenire, secondo i rispettivi ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente art. 2. In ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della provincia o ai sindaci o al presidente della comunita' montana o al legale rappresentante del consorzio dei comuni perche' diano inizio alla procedura. 2. Le modalita' di formale stipula e di pubblicazione degli accordi di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani finanziari con riguardo alle risorse disponibili. 4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39 della legge quadro, le regioni esamineranno la possibilita' di definire le modalita' organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge quadro. 5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma possono, nell'ambito delle rispettive competenze ed anche d'intesa tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate, per l'attuazione degli accordi di programma.