Art. 3.
                          M o d a l i t a'
  1. La richiesta di stipula puo'  provenire,  secondo  i  rispettivi
ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente
art.  2.  In  ogni  caso,  decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di
emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero  i
sovrintendenti  ed intendenti scolastici, per le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  inoltrano  la  richiesta  al  presidente   della
provincia  o  ai sindaci o al presidente della comunita' montana o al
legale rappresentante del consorzio dei comuni perche'  diano  inizio
alla procedura.
  2. Le modalita' di formale stipula e di pubblicazione degli accordi
di programma sono regolate dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
  3.  I  soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi
finanziari ciascuno per la parte di propria  competenza,  concordando
tra  loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani
finanziari con riguardo alle risorse disponibili.
  4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all'art. 39  della
legge  quadro, le regioni esamineranno la possibilita' di definire le
modalita' organizzative per stabilire un raccordo  funzionale  con  i
gruppi  di  lavoro  provinciali,  ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4,
della legge quadro.
  5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli  accordi  di  programma
possono,  nell'ambito  delle  rispettive competenze ed anche d'intesa
tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali  interessate,
per l'attuazione degli accordi di programma.