Art. 4.
                          C o n t e n u t i
  1. Negli accordi  di  programma,  con  riguardo  a  ciascuna  parte
stipulante,  debbono  essere chiaramente definite le competenze e gli
adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali,  sulla  base
della  normativa  nazionale,  regionale  e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
  2.  Ferma  restando  l'attivazione  degli  ordinari  interventi  di
integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli
2  e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20
maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
degli  articoli  13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a
carico dei comuni ai sensi dell'art. 28,  comma  1,  della  legge  30
marzo  1971,  n.  118,  e  degli  articoli  42  e  45 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a  partire  dalla
segnalazione  degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla
base del certificato rilasciato da un medico del  servizio  sanitario
nazionale,  come  stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320,
citato in premessa,  ovvero  da  esso  convalidata  ove  trattasi  di
segnalazione  di  un  medico  privato,  sono  considerati  interventi
prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica:
    a) la definizione delle modalita' di collegamento tra i  progetti
educativo,  riabilitativo  e  di socializzazione, di cui all'art. 13,
coma 1, lettera a), della legge  quadro,  stilati  sulla  base  della
diagnosi  funzionale,  del  profilo  dinamico  funzionale e del piano
educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8  della
stessa  legge  quadro.  In  attesa anche dell'emanazione dell'atto di
indirizzo circa le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della legge
quadro, la stesura della diagnosi funzionale,  del  profilo  dinamico
funzionale  e del piano educativo individualizzato in via transitoria
continua ad essere  regolata  dalle  circolari  del  Ministero  della
pubblica  istruzione  n.  258  del  22  settembre  1983, n. 250 del 3
settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;
    b) l'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica  secondo
il  criterio della flessibilita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge quadro;
    c) la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e),  e
5 della legge quadro;
    d)  la  continuita'  educativa  fra  i  diversi  gradi di scuola,
compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;
    e) le modalita' di effettuazione delle attivita' extrascolastiche
di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma  1,  lettera
a), della legge quadro.
  3.  In  particolare,  gli  accordi  di  programma  provinciali, con
riferimento agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  ed
artistica, sono rivolti anche a definire le modalita' e procedure di:
    a)    individuazione   degli   istituti   ai   quali   attribuire
prioritariamente risorse aggiuntive  tra  quelli  che  realizzano  le
iniziative  sperimentali  di  cui  all'art.  13, comma 1, lettera e),
della legge quadro;
    b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici
e  ausili  individuali  idonei ad assicurare l'efficacia dei processi
formativi;
    c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto  la
frequenza  degli  studenti  in  situazione di handicap nelle scuole e
l'individuazione di misure idonee al  perseguimento  degli  obiettivi
previsti  dai  piani educativi individualizzati, secondo il principio
della continuita' educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c),
della legge quadro;
    d)  utilizzazione  ed  aggiornamento  del  personale   necessario
all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;
    e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli
interventi  di  adeguamento  degli edifici preesistenti alle esigenze
degli studenti in situazioni di handicap;
    f) innovazione e sperimentazione didattica.
  4. Gli accordi di programma  per  le  attivita'  di  cui  ai  commi
precedenti  prevedono  modalita'  di  collegamento delle stesse con i
progetti    educativi,    riabilitativi    e    di    socializzazione
individualizzati  e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i
soggetti competenti ad erogarli; le attivita' possono  consistere  in
ludoteche,  centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili
anche informatici e  quanto  altro  sia  ritenuto  utile  a  favorire
interventi   precoci   anche   presso   le  famiglie  per  sviluppare
l'autonomia fisica psicologica e  sociale;  dette  attivita'  possono
riguardare,  altresi',  piu' mirati interventi culturali, ricreativi,
sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero
e di contatto con il mondo del lavoro.  In  ogni  caso  esse  debbono
mirare  quanto  piu' possibile al coinvolgimento di tutta la classe e
non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono
svolte  al  di  fuori  dell'ambiente  scolastico,  fatte   salve   le
competenze  del  consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416.
  5. Negli accordi di programma  sono  altresi'  indicate  le  figure
professionali  per gli interventi di cui al presente articolo nonche'
le modalita' che garantiscono la  partecipazione  degli  stessi  alle
attivita'  previste  ed  ai  gruppi  di  lavoro provinciali, previsti
dall'art. 15, commi  1  e  2.  Gli  accordi  di  programma  prevedono
modalita' e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli
adempimenti  di  cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra
gli operatori delle diverse  amministrazioni,  nonche'  le  forme  di
integrazione tra attivita' scolastiche ed extrascolastiche.
  6.  E'  considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi
di programma, ai fini dell'orientamento scolastico  e  professionale,
la  stipula  di  intese  interistituzionali,  a livello provinciale o
comunale, su apposti progetti operativi.
  7. Per gli alunni con  handicap  in  situazioni  di  gravita',  gli
accordi   di   programma  debbono  garantire  interventi  prioritari,
rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza
territoriale dell'alunno. Le  relative  modalita'  saranno  stabilite
negli   accordi   di  programma  stessi  anche  per  quanto  riguarda
l'utilizzazione delle attrezzature  di  cui  all'art.  13,  comma  1,
lettera b), della legge quadro.
  8.  I  corsi  di  aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7,
della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione
delle  rispettive  esperienze  e   competenze   in   relazione   alla
programmazione,  attuazione  e  verifica  dei  piani  educativi  e di
recupero   individualizzati,  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per  detti  corsi  gli
accordi  dovranno  anche  prevedere  le  modalita' di organizzazione,
finanziamento e gestione  e  partecipazione  del  personale,  con  il
possibile  coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la
sperimentazione e l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di  cui  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di
Universita' e di istituti specializzati con  la  possibile  messa  in
comune di personale e mezzi finanziari.