Art. 4. C o n t e n u t i 1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. Ferma restando l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a carico dei comuni ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale, come stabilito dal decreto legge 25 giugno 1992, n. 320, citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi prioritari, ai fini dell'integrazione scolastica: a) la definizione delle modalita' di collegamento tra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all'art. 13, coma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, di cui all'art. 12, commi 5, 6 e 8 della stessa legge quadro. In attesa anche dell'emanazione dell'atto di indirizzo circa le modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della legge quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3 settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988; b) l'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il criterio della flessibilita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge quadro; c) la sperimentazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e 5 della legge quadro; d) la continuita' educativa fra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna; e) le modalita' di effettuazione delle attivita' extrascolastiche di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera a), della legge quadro. 3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, sono rivolti anche a definire le modalita' e procedure di: a) individuazione degli istituti ai quali attribuire prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le iniziative sperimentali di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), della legge quadro; b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia dei processi formativi; c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e l'individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio della continuita' educativa, di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), della legge quadro; d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario all'attuazione dei progetti riabilitativi e formativi; e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze degli studenti in situazioni di handicap; f) innovazione e sperimentazione didattica. 4. Gli accordi di programma per le attivita' di cui ai commi precedenti prevedono modalita' di collegamento delle stesse con i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli; le attivita' possono consistere in ludoteche, centri di documentazione, addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attivita' possono riguardare, altresi', piu' mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto piu' possibile al coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416. 5. Negli accordi di programma sono altresi' indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonche' le modalita' che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attivita' previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalita' e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonche' le forme di integrazione tra attivita' scolastiche ed extrascolastiche. 6. E' considerato intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti operativi. 7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravita', gli accordi di programma debbono garantire interventi prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalita' saranno stabilite negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro. 8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all'art. 14, comma 7, della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli accordi dovranno anche prevedere le modalita' di organizzazione, finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di Universita' e di istituti specializzati con la possibile messa in comune di personale e mezzi finanziari.