Art. 5. Enti convenzionati 1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione. 2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai "fini della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinata". I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro. 4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attivita' extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali. 5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.