Art. 5.
                         Enti convenzionati
  1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgano,
per la gestione dei servizi di propria competenza,  dei  soggetti  di
cui  all'art.  38  della  legge  quadro,  gli  enti convenzionati, in
esecuzione  dell'accordo  di  programma,  stipulano  con  i  predetti
sottoscrittori  intese  operative  finalizzate  al  coordinamento dei
servizi gestiti in convenzione.
  2. Gli enti convenzionati  per  la  gestione  dei  servizi  possono
formulare  pareri  finalizzati  alla  predisposizione e alla verifica
degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze  dei  servizi
in convenzione.
  3.  Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro,
negli accordi di programma devono essere  previsti  i  requisiti  che
devono  essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai "fini della
partecipazione  alle  attivita'  di  collaborazione  coordinata".   I
requisiti  minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera
l), e 38, comma 1, della legge quadro.
 4. Quanto agli enti  che  gestiscono  in  convenzione  le  attivita'
extrascolastiche  di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge
quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo
richiesti dalle regioni o dagli enti locali.
  5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1,  lettera  b),  della  legge
quadro,   le   regioni,   gli  enti  locali,  gli  I.R.R.S.A.E.  e  i
provveditorati agli studi, singolarmente  o  congiuntamente,  possono
stipulare  su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati
in campo pedagogico-didattico, con scuole  o  istituti  speciali  per
minorati  della  vista  e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1,
della legge  quadro  al  fine  di  assicurare  consulenza  pedagogica
relativa  all'utilizzazione  e all'adattamento di specifico materiale
didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con  i  capi
di  istituto,  al  fine di garantire l'esercizio delle competenze del
collegio  dei  docenti,  concernenti  gli  ausili  didattici  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974
n. 416.