Art. 6. Collegio di vigilanza 1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo. 2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.