Art. 6.
                        Collegio di vigilanza
  1. Gli accordi di programma prevedono  anche  la  costituzione  dei
collegi  di  vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, con la composizione ed i poteri ivi  indicati.  Tali  collegi
hanno la stessa durata dell'accordo.
  2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione
degli  accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione
e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai
fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.