Art. 2.
  Il  contributo  all'albo  delle  persone  fisiche  e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  da  versarsi
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto ministeriale 26 agosto
1977, emanate di concerto con il Ministro del  tesoro,  e'  stabilito
nelle misure seguenti:
    a)  autocarri  e  rimorchi per trasporto di cose di portata utile
non superiore a tonn. 3,5 purche' di peso complessivo a pieno  carico
non  superiore  a  tonn.  6  con  esclusione  dei  veicoli  di  massa
complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5
                                                             L. 2.700
    b) autoveicoli e rimorchi per  trasporti  specifici  di  cose  di
portata utile non superiore a tonn. 3,5 purche' di peso complessivo a
pieno  carico  non  superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5
                                                              " 2.700
    c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose  di  portata  utile
superiore  a  tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a
tonn. 6
                                                              " 4.600
    d) autoveicoli e rimorchi per  trasporti  specifici  di  cose  di
portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico
superiore a tonn. 6
                                                              " 4.600
    e)  trattori  e  semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a
trasporti specifici di cose
                                                              " 6.300
  Per i veicoli indicati sotto le lettere  c),  d)  ed  e)  oltre  al
contributo  fisso  a  fianco di ciascuna di esse segnato, deve essere
corrisposta altresi' la  somma  di  L.  350  per  ogni  tonnellata  o
frazione  di  tonnellata di portata se il veicolo e' di portata utile
non superiore a tonn. 11 purche' di peso complessivo a  pieno  carico
non  superiore  a  tonn.  18  e  di L. 550 nel caso di portata o peso
complessivo superiore a detti limiti.
  L'ammmontare del contributo di L. 350 e di L. 550 di cui  al  comma
precedente  e' computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata
come segue:
   1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali;
   2) sulla portata utile per gli altri  veicoli.  In  questo  ultimo
caso  nella  portata utile deve essere inclusa quella derivante dagli
incrementi transitori previsti dal decreto ministeriale  26  novembre
1976,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 7 dicembre 1976
e dal decreto ministeriale 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977.
  Le imprese titolari di una autorizzazione per un trattore  stradale
in  corrispondenza  del  quale non hanno un rimorchio o semirimorchio
agganciabile per costituire  autotreno  o  autoarticolato,  oltre  al
contributo  fisso  di  cui sopra, devono corrispondere la somma di L.
550 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile  indicato  per
il trattore stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1992
                                                  Il Ministro: TESINI