Art. 2. Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977, emanate di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilito nelle misure seguenti: a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5 L. 2.700 b) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 con esclusione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5 " 2.700 c) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 " 4.600 d) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 " 4.600 e) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose " 6.300 Per i veicoli indicati sotto le lettere c), d) ed e) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuna di esse segnato, deve essere corrisposta altresi' la somma di L. 350 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo e' di portata utile non superiore a tonn. 11 purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18 e di L. 550 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti. L'ammmontare del contributo di L. 350 e di L. 550 di cui al comma precedente e' computato per ogni tonnellata o frazione di tonnellata come segue: 1) sulla portata effettiva per i veicoli classificati eccezionali; 2) sulla portata utile per gli altri veicoli. In questo ultimo caso nella portata utile deve essere inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dal decreto ministeriale 26 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 7 dicembre 1976 e dal decreto ministeriale 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977. Le imprese titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 550 per ogni tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1992 Il Ministro: TESINI