IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministeri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Viste le direttive del Consiglio n. 66/401/CEE, n. 69/208/CEE, n. 70/457/CEE, n. 86/109/CEE, n. 89/424/CEE e relative modificazioni, concernenti la commercializzazione di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra; Vista la direttiva della Commissione n. 91/376/CEE del 25 giugno 1991; Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 91/376/CEE alla direttiva n. 86/109/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante foraggere, oleaginose e da fibra, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 91/376/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alle specie elencate nei punti 1) Foraggere, a) graminacee e b) leguminose, che si riferiscono a "sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alle categorie 'commerciali' e come tali ufficialmente controllate e certificate", vengono attribuite le seguenti modifiche: a) a decorrere dal 1 luglio 1991 le sementi di: Alopecurus Pratensis L. coda di volpe Arrhenatherum Elatius (L) Beauv. ex, J.S. et K.B. Presl. avena altissima Bromus Catharticus Vahl bromo Bromus Sitchensis Trin. bromo Lupinus Luteus lupino giallo, varieta' diverse da quelle amare Lupinus Angutifolius L. lupino azzurro Poa Nemoralis L. poa dei boschi Trisetum Flavescens (L.) Beauv. avena bionda Phacelia Tanacetifolia Benth. facelia tenacetifolia Sinapis Alba L. senape bianca potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate"; b) a decorrere dal 1 luglio 1991 le sementi di: Agrostis Canina L. agrostide canina Festuca Ovina L. festuca ovina Lupinus Albus L. lupino bianco, varieta' amare Lupinus Luteus L. lupino giallo, varieta' amare Trifolium Alexandrinum L. trifoglio alessandrino Trifolium Incarnatum L. trifoglio incarnato Trifolium Resupinatum L. trifoglio persico Vicia Sativa L. veccia comune Vicia Villosa Roth. veccia vellutata, veccia di Narbonne potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".