IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista la legge 16 aprile 1987, n.  183,  sul  coordinamento  delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
   Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 1, della legge 16 aprile
1987, n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministeri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' economica europea  per  le  parti  in  cui  si  modifichino
modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine tecnico di altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
   Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
   Vista   la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  concernente  la
disciplina dell'attivita' sementiera;
   Vista la legge 20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti  del  Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno  1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
   Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373 e 10 maggio 1982,  n.  517,  che  hanno  apportato  modifiche  ed
integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Viste  le direttive del Consiglio n. 66/401/CEE, n. 69/208/CEE, n.
70/457/CEE, n. 86/109/CEE, n. 89/424/CEE  e  relative  modificazioni,
concernenti  la  commercializzazione  di piante foraggere e di piante
oleaginose e da fibra;
   Vista la direttiva della Commissione n. 91/376/CEE del  25  giugno
1991;
   Considerato   che   le  modifiche  apportate  dalla  direttiva  n.
91/376/CEE   alla   direttiva   n.   86/109/CEE   in    materia    di
commercializzazione  delle  sementi di piante foraggere, oleaginose e
da fibra, devono essere recepite  nell'ordinamento  nazionale  e  che
presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
   Ritenuto,  pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla
citata direttiva n. 91/376/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Nell'allegato 2 della legge 25 novembre  1971,  n.  1096,  alle
specie   elencate   nei  punti  1)  Foraggere,  a)  graminacee  e  b)
leguminose, che si riferiscono a  "sementi  di  generi  e  specie  di
piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere
commercializzate anche se corrispondenti alle categorie 'commerciali'
e   come  tali  ufficialmente  controllate  e  certificate",  vengono
attribuite le seguenti modifiche:
     a) a decorrere dal 1› luglio 1991 le sementi di:
     Alopecurus Pratensis L.          coda di volpe
     Arrhenatherum Elatius (L) Beauv.
     ex, J.S. et K.B. Presl.          avena altissima
     Bromus Catharticus Vahl          bromo
     Bromus Sitchensis Trin.          bromo
     Lupinus Luteus                   lupino giallo, varieta' diverse
                                       da quelle amare
     Lupinus Angutifolius L.          lupino azzurro
     Poa Nemoralis L.                 poa dei boschi
     Trisetum Flavescens (L.) Beauv.  avena bionda
     Phacelia Tanacetifolia Benth.    facelia tenacetifolia
     Sinapis Alba L.                  senape bianca
potranno   essere   commercializzate   soltanto   dopo  essere  state
ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate";
      b) a decorrere dal 1› luglio 1991 le sementi di:
     Agrostis Canina L.               agrostide canina
     Festuca Ovina L.                 festuca ovina
     Lupinus Albus L.                 lupino bianco, varieta' amare
     Lupinus Luteus L.                lupino giallo, varieta' amare
     Trifolium Alexandrinum L.        trifoglio alessandrino
     Trifolium Incarnatum L.          trifoglio incarnato
     Trifolium Resupinatum L.         trifoglio persico
     Vicia Sativa L.                  veccia comune
     Vicia Villosa Roth.              veccia vellutata, veccia di
                                       Narbonne
potranno  essere  commercializzate   soltanto   dopo   essere   state
ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".