Art. 2.
   1. La commercializzazione delle sementi di cui all'art.  1,  punto
1)  Foraggere,  a) graminacee e b) leguminose, e' autorizzata fino al
31 dicembre 1991 alle seguenti condizioni:
     a) anteriormente alla data del 1› luglio 1991 e  non  oltre,  il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste dovra' conoscere dalle
categorie interessate il quantitativo di sementi delle specie di  cui
all'art.  1,  punto  1)  Foraggere,  a)  graminacee  e b) leguminose,
necessario per la nomina del territorio italiano, qualora si  preveda
che  la  disponibilita'  di  sementi  ufficialmente  certificate come
"sementi di base"  e  "sementi  certificate"  sia  inferiore  a  tale
quantitativo;
     b) tale informazione permettera' al Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste,  sentiti  gli organismi comunitari, di autorizzare la
commercializzazione fino al 31 dicembre 1991 di "sementi commerciali"
ufficialmente controllate, nei limiti del quantitativo necessario per
far fronte alla penuria dichiarata;
     c)  le  "sementi  commerciali"   autorizzate   devono   indicare
nell'etichetta ufficiale:
     il tipo dichiarato di materiale di cui si tratta;
     che   le   sementi  sono  destinate  esclusivamente  allo  Stato
italiano;
     d) tale autorizzazione cessa di esistere  dopo  il  31  dicembre
1991;   dopo  questa  data  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dall'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA