Art. 2. 1. La commercializzazione delle sementi di cui all'art. 1, punto 1) Foraggere, a) graminacee e b) leguminose, e' autorizzata fino al 31 dicembre 1991 alle seguenti condizioni: a) anteriormente alla data del 1 luglio 1991 e non oltre, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovra' conoscere dalle categorie interessate il quantitativo di sementi delle specie di cui all'art. 1, punto 1) Foraggere, a) graminacee e b) leguminose, necessario per la nomina del territorio italiano, qualora si preveda che la disponibilita' di sementi ufficialmente certificate come "sementi di base" e "sementi certificate" sia inferiore a tale quantitativo; b) tale informazione permettera' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli organismi comunitari, di autorizzare la commercializzazione fino al 31 dicembre 1991 di "sementi commerciali" ufficialmente controllate, nei limiti del quantitativo necessario per far fronte alla penuria dichiarata; c) le "sementi commerciali" autorizzate devono indicare nell'etichetta ufficiale: il tipo dichiarato di materiale di cui si tratta; che le sementi sono destinate esclusivamente allo Stato italiano; d) tale autorizzazione cessa di esistere dopo il 31 dicembre 1991; dopo questa data si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA