Art. 2.
   1. Le norme e le condizioni di cui al precedente art.  1,  saranno
riesaminate,  conformemente ad iniziativa comunitaria al riguardo, al
piu' tardi entro il 30 giugno 1995.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA