Art. 2. 1. Le norme e le condizioni di cui al precedente art. 1, saranno riesaminate, conformemente ad iniziativa comunitaria al riguardo, al piu' tardi entro il 30 giugno 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA