IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che la formulazione delle linee direttrici per gli interventi della Simest S.p.a. - con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorita' e limiti - spettano al Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della SACE, il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal CIPES, all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali; Visto l'art. 4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.; Visto l'art. 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100 del 1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295; Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100 del 1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; Decreta: Art. 1. Il Mediocredito centrale concede crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle imprese miste all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a. A tal fine la quota di capitale di rischio deve risultare acquisita successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1990, n. 100. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma primo non puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale. Sono accolte con priorita' le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese, individuate ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, e 22 luglio 1952, n. 949.