IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge  24  aprile  1990,  n.  100,  recante  "Norme  sulla
promozione   della   partecipazione   a  societa'  ed  imprese  miste
all'estero", ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che  la
formulazione  delle  linee direttrici per gli interventi della Simest
S.p.a. - con particolare riguardo ai  settori  economici,  alle  aree
geografiche,  alle  priorita'  e  limiti  -  spettano al Ministro del
commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della SACE,  il
direttore  generale del Mediocredito centrale e il direttore generale
dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali stabiliti  dal  CIPES,
all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali;
  Visto  l'art.  4, comma 1, periodo primo, della citata legge n. 100
del 1990, che prevede che con decreto del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto  con  il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite
le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati
che il Mediocredito  centrale  e'  autorizzato  a  concedere  per  il
parziale  finanziamento  della  quota  di  capitale  di rischio degli
operatori  italiani  nelle  societa'  e  imprese   miste   all'estero
partecipate dalla Simest S.p.a.;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  periodi secondo e terzo, della citata
legge n. 100 del 1990, che prevedono che il  tasso  di  interesse  di
tali  crediti  agevolati  in ogni caso e' stabilito in misura pari al
50% di quello di riferimento determinato  per  il  credito  agevolato
industriale  ai  sensi  dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla  data  di  stipula
del  contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico
del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295;
  Visto l'art. 4, comma 2, della citata legge n. 100  del  1990,  che
prevede  che  in  caso  di  mancato conferimento anche parziale della
prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa  mista
si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Mediocredito  centrale  concede  crediti agevolati in lire alle
imprese italiane per il parziale finanziamento della  loro  quota  di
capitale  di rischio nelle imprese miste all'estero partecipate dalla
Societa' italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.a.
  A tal fine la quota di capitale di rischio deve risultare acquisita
successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1990,  n.
100.
  L'agevolazione  finanziaria  di  cui  al precedente comma primo non
puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte  da  altre  leggi
vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in
presenza  di  interventi  finanziari  resi  disponibili  da organismi
internazionali  operanti   nel   settore   della   promozione   degli
investimenti  all'estero  e  concessi  sia  direttamente alle imprese
italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale.
  Sono  accolte  con  priorita'  le domande di finanziamento avanzate
dalle piccole e medie imprese, individuate ai sensi  delle  leggi  22
giugno 1950, n. 445, e 22 luglio 1952, n. 949.