Art. 2.
  L'importo massimo dei crediti agevolati e' fissato  in  misura  non
superiore  al  controvalore  in  lire del 70% della quota prevista di
partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso  di
cambio  risultante  dalla  media  dei  tassi rilevati sulle piazze di
Milano e di Roma quindici  giorni  lavorativi  prima  della  data  di
accoglimento della domanda di finanziamento.