Art. 2. L'importo massimo dei crediti agevolati e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio risultante dalla media dei tassi rilevati sulle piazze di Milano e di Roma quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento.