Art. 3. I crediti agevolati sono erogati in lire sulla base delle cadenze previste nel contratto di finanziamento, a fronte di idonea documentazione comprovante gli avvenuti conferimenti nel capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente nonche' a fronte di idonee garanzie a giudizio del Mediocredito centrale. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, puo' essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie; entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede ad un conferimento almeno pari all'anticipazione stessa; l'anticipazione e' scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima. Il controvalore in lire dei conferimenti e' determinato sulla base del tasso di cambio risultante dalla media dei tassi rilevati sulle piazze di Milano e di Roma alla data dei singoli conferimenti. Il Mediocredito centrale, nei casi di conferimenti di natura non finanziaria, valuta la congruita' dell'apporto di capitale sulla base di idonea documentazione.