Art. 3.
  I crediti agevolati sono erogati in lire sulla base  delle  cadenze
previste   nel   contratto  di  finanziamento,  a  fronte  di  idonea
documentazione comprovante gli  avvenuti  conferimenti  nel  capitale
dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente nonche' a fronte
di idonee garanzie a giudizio del Mediocredito centrale.
  In  deroga  a  quanto  disposto  nel  comma precedente, puo' essere
concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo  previsto
del  finanziamento a fronte di garanzie bancarie; entro un anno dalla
erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede  ad  un
conferimento almeno pari all'anticipazione stessa; l'anticipazione e'
scomputata   dalle   prime   erogazioni  previste  dal  contratto  di
finanziamento fino a concorrenza della medesima.
  Il controvalore in lire dei conferimenti e' determinato sulla  base
del  tasso  di cambio risultante dalla media dei tassi rilevati sulle
piazze di Milano e di Roma alla data dei singoli conferimenti.
  Il Mediocredito centrale, nei casi di conferimenti  di  natura  non
finanziaria, valuta la congruita' dell'apporto di capitale sulla base
di idonea documentazione.