Art. 5. Il tasso di interesse agevolato e' pari al 50% del tasso di riferimento stabilito, per il credito agevolato al settore industriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data della stipula del contratto di finanziamento. L'impresa italiana puo' chiedere al Mediocredito centrale un affidamento preventivo sul finanziamento agevolato, valido sei mesi e prorogabile per ulteriori sei, sulla base di uno studio di prefattibilita' o di ogni altra idonea documentazione che dimostri la validita' economica dell'iniziativa.