Art. 5.
  Il tasso di interesse  agevolato  e'  pari  al  50%  del  tasso  di
riferimento   stabilito,   per   il   credito  agevolato  al  settore
industriale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data della stipula
del contratto di finanziamento.
  L'impresa  italiana  puo'  chiedere  al  Mediocredito  centrale  un
affidamento preventivo sul finanziamento agevolato, valido sei mesi e
prorogabile  per  ulteriori  sei,  sulla  base  di  uno   studio   di
prefattibilita' o di ogni altra idonea documentazione che dimostri la
validita' economica dell'iniziativa.