Art. 6.
  Il Mediocredito  centrale  delibera  i  tempi  e  le  modalita'  di
restituzione  della  quota  di finanziamento erogata e non coperta da
idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento
nei limiti della quota conferita idoneamente documentata.
  In caso di conferimento parziale  della  partecipazione  per  cause
imputabili   all'impresa,   il   Mediocredito  centrale  delibera  il
consolidamento del finanziamento a tasso di interesse  agevolato  nei
limiti  della  quota  conferita  ed  idoneamente  documentata, ove il
conferimento  sia   considerato   comunque   valido   ai   fini   del
funzionamento   dell'impresa   mista.   La   quota  di  finanziamento
eventualmente erogata e  non  coperta  da  idonea  documentazione  e'
restituita  immediatamente  con applicazione degli interessi al tasso
fisso di riferimento di cui al precedente art. 5.
  In caso di mancato conferimento dell'intera quota di partecipazione
per  cause  imputabili  all'impresa,  la   quota   di   finanziamento
eventualmente  erogata  e' restituita immediatamente con applicazione
degli interessi al tasso fisso di riferimento di  cui  al  precedente
art. 5.
  Per  il  recupero  delle  somme  di  cui  al  presente  articolo il
Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi delle procedure  di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  Il  Mediocredito  centrale  e'  autorizzato ad addebitare gli oneri
finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto al  fondo  di  cui
alla  legge  28  maggio  1973,  n.  295.  Il Mediocredito centrale e'
inoltre autorizzato ad addebitare al  medesimo  fondo,  a  titolo  di
rimborso  per  l'attivita' di gestione, una commissione, "una tantum"
pari allo 0,50% dell'importo massimo  di  ciascun  credito  agevolato
approvato  e  dello  0,30%  da  calcolarsi in via annuale posticipata
sull'importo complessivo dei finanziamenti in essere risultante al 31
dicembre di ogni anno, ivi  compresi  gli  importi  relativi  a  rate
scadute e non riscosse per capitale e interesse.