Art. 6. Il Mediocredito centrale delibera i tempi e le modalita' di restituzione della quota di finanziamento erogata e non coperta da idonea documentazione di spesa ed il consolidamento del finanziamento nei limiti della quota conferita idoneamente documentata. In caso di conferimento parziale della partecipazione per cause imputabili all'impresa, il Mediocredito centrale delibera il consolidamento del finanziamento a tasso di interesse agevolato nei limiti della quota conferita ed idoneamente documentata, ove il conferimento sia considerato comunque valido ai fini del funzionamento dell'impresa mista. La quota di finanziamento eventualmente erogata e non coperta da idonea documentazione e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso fisso di riferimento di cui al precedente art. 5. In caso di mancato conferimento dell'intera quota di partecipazione per cause imputabili all'impresa, la quota di finanziamento eventualmente erogata e' restituita immediatamente con applicazione degli interessi al tasso fisso di riferimento di cui al precedente art. 5. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo il Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad addebitare gli oneri finanziari sostenuti ai sensi del presente decreto al fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. Il Mediocredito centrale e' inoltre autorizzato ad addebitare al medesimo fondo, a titolo di rimborso per l'attivita' di gestione, una commissione, "una tantum" pari allo 0,50% dell'importo massimo di ciascun credito agevolato approvato e dello 0,30% da calcolarsi in via annuale posticipata sull'importo complessivo dei finanziamenti in essere risultante al 31 dicembre di ogni anno, ivi compresi gli importi relativi a rate scadute e non riscosse per capitale e interesse.