Art. 5. Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del "Corynebacterium sepedonicum", applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di "Corynebacterium sepedonicum" e' stata scoperta in occasione di detti esami.