Art. 5.
  Dalle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono
essere prelevati  ufficialmente  campioni  rappresentativi  destinati
agli  esami  ufficiali per accertare la presenza del "Corynebacterium
sepedonicum",  applicando  il  metodo   comunitario   stabilito   per
l'individuazione  e  la  diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. Le
partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e non
possono essere commercializzate o utilizzate fino alla  conferma  che
nessuna traccia di "Corynebacterium sepedonicum" e' stata scoperta in
occasione di detti esami.