Art. 8. L'importazione delle singole partite di patate da seme dalla Polonia e' soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da seme.