Art. 8.
  L'importazione delle  singole  partite  di  patate  da  seme  dalla
Polonia e' soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura
e  delle  foreste  a  seguito  di  apposita richiesta in cui dovranno
essere specificati la quantita', i lotti, il mezzo di  trasporto,  il
punto  di  entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi da
seme.