Art. 2.
               Intevento straordinario GEPI in Sicilia
  1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del  decreto-legge
29  marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1›
giugno 1991, n. 169 (a), e' differito al 31 dicembre 1992.
 
             (a)  Il  comma  4  dell'art.  4  del  D.L.  n.  108/1991
          (Disposizioni    urgenti    in    materia    di    sostegno
          dell'occupazione) prevede che: "Ai  lavoratori  di  cui  al
          comma  3 (lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari
          da aziende  ubicate  nelle  aree  di  crisi  della  regione
          siciliana,   n.d.r.),   e'   riconosciuto   il  trattamento
          straordinario di integrazione salariale di cui  all'art.  2
          della   legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in
          vigore della legge  di  riforma  della  Cassa  integrazione
          guadagni,   della   mobilita'  e  della  disoccupazione,  e
          comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento  non
          e'   cumulabile  con  altri  trattamenti  previdenziali  ed
          assistenziali, nonche' con quelli a sostegno del reddito, a
          qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati".
             Il termine del 30 giugno 1991 e' stato differito  al  30
          giugno 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22,
          e al 31 dicembre 1992 dal decreto qui pubblicato.