Art. 2. Intevento straordinario GEPI in Sicilia 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169 (a), e' differito al 31 dicembre 1992.
(a) Il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 108/1991 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) prevede che: "Ai lavoratori di cui al comma 3 (lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, n.d.r.), e' riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilita' e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non e' cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonche' con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati". Il termine del 30 giugno 1991 e' stato differito al 30 giugno 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 31 dicembre 1992 dal decreto qui pubblicato.