Art. 9.
  Le offerte degli operatori, fino  ad  um  massimo  di  tre,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di lira oppure di  un  multiplo  di  detta
cifra;  eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale nominale.
  Sul  modulo  di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di  tre,  presso  le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultati assegnati.