Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) , e' inserita, dopo la lettera b), la seguente: " b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri, casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b) . ". 2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) , se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c) , che intervengano in qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b) , limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b- bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi (a) , se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (d) . -------------- (a) L'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come corretto dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato: "Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49; f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 49; g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b). 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni: a) i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito; b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; c) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di controllo sulla gestione stessa". (b) Si riporta il testo dei primi tre commi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), cosi' come modificati dall'art. 11 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429: "Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero (si veda qui appresso, (n.d.r.). L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 (sono i c.d. 'sostituti d'imposta', (n.d.r.) (v. la nota che segue)) che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualita' di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modi esplicito che implicito, e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di prossesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (si veda qui appresso, (n.d.r.), e di quelli con re- gime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992". L'aliquota del 12,50 per cento di cui al primo comma e' stata elevata, da ultimo, al 30% dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 1989), con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati. L'aliquota del 15 per cento e' stata elevata, da ultimo, al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sino ai riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa (14 marzo 1988), salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v. qui appresso); termine prorogato, alle medesime condizioni, al 31 dicembre 1992, dall'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e alle medesime condizioni, senza limite di tempo e comunque fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale dall'art. 12 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in corso di conversione in legge. Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), dianzi citato, stabilisce che resti ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale, con esclusione dei depositi estinti prima della scadenza del vincolo. L'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), richiamato nell'art. 26 sopratrascritto, e' cosi' formulato: "Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 (Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) cosi' dispongono: "Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto (20 settembe 1986, (n.d.r.), non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero. 2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo (v. retro, (n.d.r.) e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato". Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) dianzi citato prevede che: "La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione". (c) Il primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (citato nella nota precedente) cosi' recita: "Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa". I richiami contenuti nel comma soprariportato si riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico. Gli enti e le societa' di cui sopra sono: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le societa' e associazioni di cui alle successive lettere e) , f) e g) non residenti nel territorio dello Stato; e) le societa' semplici, residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le societa' di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; f) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le societa' di armamento e le societa' di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; g) le associazioni fra artisti e professionisti (equiparate alla societa' semplici). Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c), si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. (d) Il D.L. n. 167/1990 reca: "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori". Si trascrive il testo del relativo art. 8, come modificato dal comma 7 dell'art. 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (articolo aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83), e dal decreto qui pubblicato: "Art. 8 (Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero). - 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (si veda la nota (b) che precede, (n.d.r.), e di quelle con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. 2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'art. 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma (si veda la nota (b) che precede, (n.d.r.), e 27, ultimo comma (v. appresso, (n.d.r.) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (v. appresso, (n.d.r.), emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 (v. appresso, (n.d.r.) del medesimo decreto-legge". L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che le ritenute previste dai precedenti commi (10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero 30% a titolo di imposta sugli utili spettanti a persone fisiche, a societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e a societa' ed enti esenti da imposta sul reddito delle persone giuridiche) si applicano anche sugli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, corrisposti dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso. I titoli e certificati di cui all'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato anch'esso nell'art. 8 del D.L. n. 167/1990 (soprariportato) sono i titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, emessi dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (v. la nota (c) che precede, (n.d.r.). L'art. 8 del medesimo D.L. n. 512/1983, piu' sopra richiamato, cosi' recita: "Art. 8. - Per i titoli e i certificati di cui all'art. 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso art. 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate".