Art. 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (a) , e'  inserita,  dopo  la  lettera  b),  la
seguente:
   "  b-bis)  i  proventi  derivanti  dalle  cessioni  a  termine  di
obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza
tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se
l'acquisto e' contestuale alla stipula del contratto  a  termine,  e,
negli  altri,  casi,  dalla  differenza  tra il corrispettivo globale
della cessione e il valore di mercato  del  titolo  alla  data  della
stipula  del  contratto  a  termine.  Per le obbligazioni da chiunque
emesse all'estero si adotta il cambio del giorno  della  stipula  del
contratto  a  termine. Il valore di mercato deve essere documentato a
cura del venditore: in  mancanza,  i  proventi  sono  determinati  in
misura  pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo
globale della cessione. Dal corrispettivo globale della  cessione  si
deducono  i  redditi  maturati  nel periodo di valenza del contratto,
soggetti  alla  ritenuta  alla  fonte  ai  sensi  del   comma   primo
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (b) . ".
  2. Sui proventi di cui alla lettera  b-bis)  dell'articolo  41  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  (a)  ,  se
percepiti  da  soggetti  diversi  da quelli che subiscono la ritenuta
alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e  altri  frutti
delle  obbligazioni  e  dei  titoli similari, i soggetti indicati nel
comma  primo  dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  (c)  , che intervengano in
qualita' di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a  titolo
d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e
contestualmente  rilasciano  apposita certificazione all'interessato;
non si applica il  terzo  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  (b)  ,
limitatamente agli interessi,  premi  e  altri  frutti  maturati  nel
periodo  di  valenza  di contratto. I proventi di cui alla lettera b-
bis) dell'articolo 41  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi  (a) , se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono
considerati redditi di fonte  estera  ai  fini  dell'articolo  8  del
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (d) .
          --------------
             (a) L'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come corretto dall'art. 1
          del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e  come  modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art.  41  (Redditi  di  capitale). - 1. Sono redditi di
          capitale:
               a)  gli  interessi  e  gli altri proventi derivanti da
          mutui, depositi e conti correnti,  compresa  la  differenza
          tra  la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo
          o in deposito;
               b)  gli  interessi  e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi
          dalle  azioni e titoli similari, compresa la differenza tra
          la somma percepita o il valore normale  dei  beni  ricevuti
          alla scadenza e il prezzo di emissione;
             b-bis)  i proventi derivanti dalle cessioni a termine di
          obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti  dalla
          differenza  tra  il  corrispettivo globale della cessione e
          quello dell'acquisto  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla
          stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla
          differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il
          valore  di  mercato  del titolo alla data della stipula del
          contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse
          all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del
          contratto a termine.  Il  valore  di  mercato  deve  essere
          documentato  a cura del venditore:  in mancanza, i proventi
          sono determinati in misura pari al 25  per  cento  su  base
          annua  applicato  al  corrispettivo globale della cessione.
          Dal corrispettivo globale  della  cessione  si  deducono  i
          redditi  maturati  nel  periodo  di  valenza del contratto,
          soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma  primo
          dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600;
               c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
               d)  i  compensi  per  prestazioni di fideiussione o di
          altra garanzia;
               e)  gli  utili  derivanti  dalla   partecipazione   in
          societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d)  del
          comma 2 dell'art. 49;
               f)  gli  utili derivanti dai contratti di associazione
          in partecipazione e dai contratti indicati nel primo  comma
          dell'art.    2554 del codice civile, compresa la differenza
          tra la  somma  percepita  o  il  valore  normale  dei  beni
          ricevuti  alla  scadenza e le somme o il valore normale dei
          beni apportati, salvo il  disposto  della  lettera  c)  del
          comma 2 dell'art. 49;
               g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai
          loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per
          oggetto   la   gestione,   nell'interesse   collettivo   di
          pluralita' di soggetti, di  masse  patrimoniali  costituite
          con  somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti
          dai  relativi  investimenti,  compresa  la  differenza  tra
          l'ammontare  ricevuto  alla  scadenza  e quello affidato in
          gestione;
               h) ogni altro provento in  misura  definita  derivante
          dall'impiego  di  capitale, tranne gli interessi diversi da
          quelli indicati alle lettere a) e b).
             2.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
          di enti, diversi dalle societa', soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone giuridiche; si considerano similari
          alle obbligazioni:
               a) i buoni fruttiferi e i certificati di deposito  con
          scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o
          aziende di credito;
               b)  i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
          convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
               c) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non
          inferiore  a  diciotto  mesi  che contengono l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore  a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta  o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
          dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di
          controllo sulla gestione stessa".
             (b) Si riporta il testo dei primi tre commi dell'art. 26
          del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento   delle   imposte  sui  redditi),  cosi'  come
          modificati dall'art. 11 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  novembre
          1983,  n.  649, e dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1992, n.
          372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  novembre
          1992, n. 429:
             "Le  societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e
          titoli similari devono operare una ritenuta del  12,50  per
          cento,  con  obbligo  di rivalsa, sugli interessi, premi ed
          altri frutti corrisposti ai  possessori.  La  ritenuta  non
          deve  essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti
          delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da  imposte
          sul  reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
          nonche' su quelli  derivanti  dalle  obbligazioni  e  dagli
          altri  titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.   601, e  su  quelli
          con  regime  fiscale equiparato, emessi all'estero (si veda
          qui appresso, (n.d.r.).
             L'amministrazione postale e le aziende  ed  istituti  di
          credito  devono  operare una ritenuta del 15 per cento, con
          obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri  frutti
          corrisposti  ai  depositanti  ed  ai  correntisti. Non sono
          soggetti alla  ritenuta  gli  interessi  corrisposti  dalla
          Banca  d'Italia  sui  depositi  e  conti  delle  aziende ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  ed  istituti  di  credito  italiani  o  da filiali
          italiane di  aziende  ed  istituti  di  credito  esteri  ad
          aziende  e istituti di credito con sede all'estero, esclusi
          quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato, o filiali estere di aziende e  istituti  di  credito
          italiani.
             Se  gli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  di cui ai
          precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  la ritenuta deve essere operata,
          con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per  cento
          sui  redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30
          per cento sui redditi di cui  al  secondo  comma.  Tra  gli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  va  compresa anche la
          differenza tra  la  somma  corrisposta  ai  possessori  dei
          titoli  alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta
          deve essere operata dai soggetti indicati nel  primo  comma
          dell'art.  23 (sono i c.d.  'sostituti d'imposta', (n.d.r.)
          (v. la nota che segue)) che intervengono nella  riscossione
          degli  interessi,  premi,  ed altri frutti nei confronti di
          soggetti residenti. Quando i soggetti  indicati  nel  primo
          comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualita'
          di  acquirenti,  nelle  cessioni  di  obbligazioni e titoli
          similari emessi da soggetti  non  residenti  effettuate  da
          soggetti  residenti  diversi  da  quelli  che  subiscono la
          ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la  ritenuta  deve
          essere  operata  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          riconosciuti al venditore nel corrispettivo,  sia  in  modi
          esplicito  che  implicito,  e  di cio' deve contestualmente
          essere rilasciata apposita certificazione  all'interessato.
          Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti
          gli  interessi,  premi  ed altri frutti maturati durante il
          periodo di possesso. La ritenuta non  deve  essere  operata
          quando  il  beneficiario documenta, mediante atto notorio o
          certificazione di esso  sostitutiva,  la  sua  qualita'  di
          soggetto  non  residente e il relativo periodo di prossesso
          dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi,  premi  ed   altri   frutti   delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 (si veda qui appresso, (n.d.r.), e di quelli con re-
          gime  fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal
          10 settembre 1992".
             L'aliquota del 12,50 per cento di cui al primo comma  e'
          stata  elevata,  da  ultimo, al 30% dall'art. 32 del D.L. 2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile  1989,  n. 154, sugli interessi, premi ed
          altri  frutti  delle   obbligazioni   e   titoli   similari
          sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto (2
          marzo  1989), con esclusione di quelli emessi da aziende ed
          istituti  di   credito,   da   enti   di   gestione   delle
          partecipazioni  statali e da societa' per azioni con azioni
          quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli  altri
          titoli  indicati  nell'art.  31  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.
             L'aliquota del 15 per cento e' stata elevata, da ultimo,
          al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11  marzo
          1988,  n.  67, sino ai riordinamento del regime fiscale dei
          redditi  da  capitale  e  comunque  non  oltre   tre   anni
          dall'entrata  in vigore della legge stessa (14 marzo 1988),
          salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v.  qui
          appresso);  termine prorogato, alle medesime condizioni, al
          31 dicembre 1992, dall'art. 4,  comma  2,  della  legge  29
          dicembre  1990, n.   405, e alle medesime condizioni, senza
          limite di tempo e comunque fino al riordinamento del regime
          tributario dei redditi di capitale dall'art. 12 del D.L. 19
          settembre 1992, n. 384, in corso di conversione in legge.
             Il comma 10 dell'art. 7 della legge  n.  67/1988  (Legge
          finanziaria  1988),  dianzi  citato,  stabilisce  che resti
          ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed
          altri frutti sui certificati di  deposito  e  sui  depositi
          nominativi  raccolti dalle aziende di credito e vincolati a
          non meno di tre mesi,  nonche'  sui  depositi  a  risparmio
          postale,  con  esclusione  dei depositi estinti prima della
          scadenza del vincolo.
             L'art. 31  del  D.P.R.  n.  601/1973  (Disciplina  delle
          agevolazioni    tributarie),    richiamato   nell'art.   26
          sopratrascritto, e' cosi' formulato:
             "Art. 31 (Interessi  delle  obbligazioni  pubbliche).  -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta locale sui redditi gli interessi,  i  premi  e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o  per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio".
             I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n.
          556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
          1986, n. 759 (Modifiche al  regime  delle  esenzioni  dalle
          imposte  sul reddito degli interessi e altri proventi delle
          obbligazioni e dei titoli di cui all'art.  31  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)
          cosi' dispongono:
             "Agli interessi ed altri proventi delle  obbligazioni  e
          degli  altri  titoli  indicati nell'art. 31 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e
          equiparati,  emessi  successivamente alla entrata in vigore
          del presente decreto (20 settembe 1986,  (n.d.r.),  non  si
          applica  l'esenzione  ivi  prevista,  salvo  quelli  emessi
          all'estero.
             2. Sugli interessi e altri proventi di cui  al  comma  1
          deve  essere  operata  una  ritenuta ai sensi dell'art. 26,
          commi primo (v. retro, (n.d.r.) e quarto, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          ridotta alla meta' relativamente agli  interessi  ed  altri
          proventi  delle  obbligazioni  e  degli altri titoli emessi
          fino al 30  settembre  1987.  Si  applica  la  disposizione
          dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983,
          n.  512,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25
          novembre 1983, n. 649.   Per  i  titoli  senza  cedola  con
          durata  non  superiore  a  dodici mesi la differenza tra il
          valore nominale e il prezzo  di  emissione  e'  considerata
          interesse anticipato".
             Il   comma   1   dell'art.   10  del  D.L.  n.  512/1983
          (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte  sugli
          interessi  e  altri  proventi  di  capitale)  dianzi citato
          prevede che: "La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e
          dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art.  26
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  deve  essere
          operata  anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai
          possessori  dei  titoli  alla  scadenza  e  il  prezzo   di
          emissione".
             (c)  Il  primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973
          (citato nella nota precedente) cosi' recita: "Gli enti e le
          societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          D.P.R. settembre 1973, n. 597, e  le  persone  fisiche  che
          esercitano  imprese  commerciali  ai  sensi dell'art. 51 di
          detto articolo o imprese agricole,  i  quali  corrispondono
          compensi  e  altre  somme  di  cui all'art. 46 dello stesso
          decreto  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente,   devono
          operare  all'atto  del  pagamento  una ritenuta a titolo di
          acconto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa".
             I   richiami   contenuti  nel  comma  soprariportato  si
          riferiscono a disposizioni abrogate dal testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n.   917,   e   pertanto   ora  occorre  aver  riguardo  ai
          corrispondenti articoli del menzionato testo unico.
             Gli enti e le societa' di cui sopra sono:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d) le societa' e gli enti di ogni tipo,  con  o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato, ivi comprese le societa' e associazioni di cui  alle
          successive   lettere  e)  ,  f)  e  g)  non  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               e) le  societa'  semplici,  residenti  nel  territorio
          dello  Stato,  ivi  comprese  le  societa' di fatto che non
          hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
               f) le societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice,   residenti   nel  territorio  dello  Stato,  ivi
          comprese le societa' di armamento e le  societa'  di  fatto
          che hanno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
               g)   le  associazioni  fra  artisti  e  professionisti
          (equiparate alla societa' semplici).
             Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere
          b) e c), si comprendono, oltre alle persone giuridiche,  le
          associazioni  non  riconosciute,  i  consorzi  e  le  altre
          organizzazioni non appartenenti ad altri  soggetti  passivi
          nei  confronti  delle  quali il presupposto dell'imposta si
          verifica in modo unitario e autonomo.
             (d) Il  D.L.  n.  167/1990  reca:  "Rilevazione  a  fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro, titoli e  valori".    Si  trascrive  il  testo  del
          relativo  art. 8, come modificato dal comma 7 dell'art. 10-
          ter della legge 23 marzo 1983,  n.  77  (articolo  aggiunto
          dall'art.  13  del  D.Lgs.  25  gennaio 1992, n. 83), e dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art. 8 (Tassazione dei  redditi  di  capitali  prodotti
          all'estero).  -  1.  I  redditi di capitale di fonte estera
          percepiti da  soggetti  nei  cui  confronti  in  Italia  si
          applica,  sui  redditi  della  stessa natura, la ritenuta a
          titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione  separata
          con  la  stessa  aliquota  prevista a titolo di ritenuta di
          imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della
          tassazione separata ed in tal caso compete  il  credito  di
          imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di
          capitale   di   fonte  estera  sono  ricompresi  anche  gli
          interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
          altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (si veda la nota
          (b)  che  precede, (n.d.r.), e di quelle con regime fiscale
          equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10  settembre
          1992,  nonche'  gli  interessi, premi ed altri frutti delle
          obbligazioni medesime e di quelle emesse da  non  residenti
          che   vengono  riconosciuti,  sia  in  modo  esplicito  che
          implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli  stessi
          da soggetti non residenti.
            2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e
          similari,  depositati  presso i soggetti di cui all'art. 1,
          con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia  i
          relativi  redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni
          di cui agli articoli 26, terzo comma (si veda la  nota  (b)
          che  precede,  (n.d.r.),  e  27, ultimo comma (v. appresso,
          (n.d.r.) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni.
             3. Per i titoli e certificati  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge  30  settembre  1983, n. 512, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983,  n.  649  (v.
          appresso,  (n.d.r.),  emessi  da soggetti non residenti nel
          territorio dello Stato e collocati nel  territorio  stesso,
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8
          (v. appresso, (n.d.r.) del medesimo decreto-legge".
             L'ultimo  comma  dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in
          materia  di  accertamento  delle   imposte   sui   redditi,
          stabilisce  che  le  ritenute previste dai precedenti commi
          (10% a titolo di acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  e  dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche ovvero 30%  a  titolo  di  imposta  sugli  utili
          spettanti  a  persone  fisiche,  a societa' ed enti di ogni
          tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel
          territorio dello Stato e  a  societa'  ed  enti  esenti  da
          imposta  sul reddito delle persone giuridiche) si applicano
          anche sugli  utili  riscossi  sui  titoli  esteri,  esclusi
          quelli  obbligazionari,  corrisposti dalla Banca d'Italia e
          dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge 29
          dicembre  1962,  n.   1745,   ferme   restando   le   altre
          disposizioni dell'articolo stesso.
             I  titoli  e  certificati  di cui all'art. 5 del D.L. n.
          512/1983, citato anch'esso nell'art. 8 del D.L. n. 167/1990
          (soprariportato) sono i titoli o certificati in serie o  di
          massa,  diversi  dalle  azioni  e  obbligazioni,  o  titoli
          similari, e  dai  certificati  di  partecipazione  a  fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare,  emessi  dai  soggetti
          indicati nell'art. 23, primo comma, del D.P.R. n.  600/1973
          (v. la nota (c) che precede, (n.d.r.).
             L'art.  8  del  medesimo  D.L.  n.  512/1983, piu' sopra
          richiamato, cosi' recita:
             "Art. 8. - Per i titoli e i certificati di cui  all'art.
          5  emessi  da  soggetti  non residenti nel territorio dello
          Stato e collocati nel territorio stesso  la  ritenuta  deve
          essere   operata  dai  soggetti  residenti  incaricati  del
          pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione
          dei titoli o certificati; essi devono anche  provvedere  al
          versamento  delle  ritenute  operate  e  alla presentazione
          della  dichiarazione  indicata   nello   stesso   art.   5.
          Nell'ipotesi   di   titoli   o   certificati  ad  emissione
          continuativa o comunque senza scadenza  predeterminata  gli
          stessi  soggetti  devono  eseguire  il  versamento  annuale
          previsto  nell'art.  6  e   provvedere   agli   adempimenti
          stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo
          dei  titoli  collocati  nel  territorio  dello Stato e alle
          operazioni ivi effettuate".