Art. 4. 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 )) (( debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti )) (( dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, )) (( n. 602, e successive modificazioni (a), per le ritenute alla )) (( fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. )) (( 600, e successive modificazioni (b) . )) (( 1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione debbono essere versate, con le )) (( modalita' di cui al comma 1- bis, entro il giorno 15 del )) mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. ------------- (a) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". (b) Per il testo del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (b) all'art. 2.