(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  rosso rubino piu' o meno intenso, tendente all'arancione
con l'invecchiamento;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   Il vino "Cannonau di Sardegna" rosato all'atto dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosa brillante;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
    contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estracco secco netto minimo: 19 per mille.
   E'  facolta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   La   menzione  "Riserva"  e'  riservata  alla  tipologia  di  vino
"Cannonau  di  Sardegna"  rosso  proveniente   da   uve   aventi   le
caratteristiche  di cui all'art. 4 del presente disciplinare, che sia
sottoposto ad  un  periodo  di  invecchiamento  obbligatorio  di  cui
all'art. 5 ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 13%.
   La   denominazione   "Cannonau  di  Sardegna"  puo'  anche  essere
utilizzata per i vini liquorosi  ottenuti  da  uve  rispondenti  alle
condizioni  previste  per  la  produzione  della  tipologia "Riserva"
usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di  alcool  di  origine
viticola  al mosto od al vino naturale di base. La resa massima delle
uve in vino e' fissata nel limite del 70% tenuto conto  dell'aggiunta
di alcool.
   Il  "Cannonau  di  Sardegna"  liquoroso  puo' essere preparato nei
seguenti  tipi  "secco"  e   "dolce   naturale"   con   le   seguenti
caratteristiche  al  consumo,  oltre  a  quelle  stabilite  a  titolo
generale per il "Cannonau di Sardegna" rosso:
   Tipo secco:
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
    zuccheri riduttori: non superiori ai 10 g/l;
    acidita' totale minima: 3,5 per mille.
   Tipo dolce naturale:
    titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%;
    zuccheri riduttori: minimo 50 g/l;
    acidita' totale minima: 3,5 per mille.
   Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso non  puo'  essere  immesso  al
consumo  in  data  anteriore  al  1› settembre dell'anno successivo a
quello della vendemmia e  deve  aver  superato  almeno  sei  mesi  di
invecchiamento in botte.