Art. 6. Il vino "Cannonau di Sardegna" rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Il vino "Cannonau di Sardegna" rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosa brillante; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; contenuto massimo in zuccheri riduttori: 4 g/l; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estracco secco netto minimo: 19 per mille. E' facolta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. La menzione "Riserva" e' riservata alla tipologia di vino "Cannonau di Sardegna" rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente disciplinare, che sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5 ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13%. La denominazione "Cannonau di Sardegna" puo' anche essere utilizzata per i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni previste per la produzione della tipologia "Riserva" usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto od al vino naturale di base. La resa massima delle uve in vino e' fissata nel limite del 70% tenuto conto dell'aggiunta di alcool. Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso puo' essere preparato nei seguenti tipi "secco" e "dolce naturale" con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre a quelle stabilite a titolo generale per il "Cannonau di Sardegna" rosso: Tipo secco: titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%; zuccheri riduttori: non superiori ai 10 g/l; acidita' totale minima: 3,5 per mille. Tipo dolce naturale: titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16%; zuccheri riduttori: minimo 50 g/l; acidita' totale minima: 3,5 per mille. Il "Cannonau di Sardegna" liquoroso non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botte.