Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste FONTANA