Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Stato di attenzione: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme. Stato di allarme: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina una potenziale condizione di superamento dei limiti massimi di accettabilita' e di rischio sanitario per la popolazione. Livelli di attenzione e di allarme: le concentrazioni di inquinanti atmosferici di cui all'allegato 1 del presente decreto che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme. Autorita' competente: quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme. Piano di intervento operativo: l'insieme dei provvedimenti da attuarsi in caso di stato di attenzione o di allarme.