Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 Stato di attenzione:
   una  situazione  di  inquinamento atmosferico che, se persistente,
determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme.
 Stato di allarme:
   una situazione di inquinamento atmosferico  che,  se  persistente,
determina una potenziale condizione di superamento dei limiti massimi
di accettabilita' e di rischio sanitario per la popolazione.
 Livelli di attenzione e di allarme:
   le  concentrazioni di inquinanti atmosferici di cui all'allegato 1
del presente decreto che determinano lo  stato  di  attenzione  e  lo
stato di allarme.
 Autorita' competente:
   quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla
insorgenza dello stato di attenzione o di allarme.
 Piano di intervento operativo:
   l'insieme  dei  provvedimenti  da  attuarsi  in  caso  di stato di
attenzione o di allarme.