IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 7 maggio
1990  dalla  "American  School  of  Milan"  collegata con la "Pullman
School District n. 267" di Pullman - Washington (U.S.A.);
  Vista la relazione ispettiva del 15 gennaio  1992  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
"American School of Mialn";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta  relazione  ispettiva, l'idoneita' della "American School of
Milan" a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;
  Visto il parere espresso  nell'adunanza  del  15  luglio  1992  del
Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione il quale ha ritenuto
che:
   1) i piani di studio relativi alla maturita'  linguistica  e  alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2)  il  piano  di  studi relativo alla maturita' scientifica debba
prevedere oltre all'insegnamento  della  fisica  anche  quello  della
chimica  o  della  biologia  e  degli studi matematici in alternativa
all'insegnamento della matematica;
  Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio  nazionale
della  pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere non
concorda con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del  baccellierato
internazionale   e   con   quelli   fissati  dalla  citata  ordinanza
ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita' dei curricula nell'ambito di  determinati  gruppi  di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate  dall'ufficio  del  baccellierato internazionale di Ginevra
nel gruppo 6 con una terza lingua  moderna  o  con  una  materia  del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
  Ritenuto  che  i  contenuti  della  disciplina studi matematici non
siano adeguati alla maturita' scientifica;
  Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  ministeriale  n.
429/89   sopracitata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento  della
lingua italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle  scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua
italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per  lo  studio
di almeno due materie;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che i corsi di studio attivati dalla "American School
of Milan" e i titoli di studio da essa rilasciati  quali  diplomi  di
baccellierato internazionale presentano affinita' con quelli previsti
dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi
di maturita' scientifica e di maturita' linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
  Considerato  che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'   stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La "American School of Milan", con sede in via Carlo Marx, 14  -
Villaggio   Mirasole   -   20090  Noverasco  di  Opera,  e'  iscritta
nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738,  a
decorrere dall'anno scolastico 1993-94.
  2.  I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati dalla
"American  School  of  Milan"  sono  riconosciuti  quali  diplomi  di
maturita'  scientifica  ovvero di maturita' linguistica aventi valore
legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline:
indirizzo linguistico . . . . . . .     studi matematici o matematica
                                         e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico . . . . . . .     matematica e teoria della
                                         conoscenza
 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui
al comma 2, e' convertito in  sessantesimi  in  base  all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.