Art. 2.
  1.  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "St.
Stephen's School" in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui
all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai
fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di  istruzione
superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di
secondo  grado,  a condizione che vengano effettuati gli accertamenti
in ordine  alla  conoscenza  della  lingua  italiana  secondo  quanto
previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del
19 dicembre 1989.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO