Art. 2. 1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "St. Stephen's School" in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989. Roma, 23 ottobre 1992 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO