IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n. 738/86 e la relativa documentazione presentata l'11 gennaio
1991 dalla "Marymount International School" di New York (U.S.A.);
  Vista la relazione ispettiva del 24 febbraio 1992  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
"Marymount International School" di Roma;
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta  relazione  ispettiva, l'idoneita' della "Marymount Interna-
tional School" di Roma  a  rilasciare  il  diploma  di  baccellierato
internazionale;
  Visto  il  parere  espresso  nell'adunanza  del  15 luglio 1992 dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione il  quale  ha  ritenuto
che:
   1)  i  piani  di studio relativi alla maturita' linguistica e alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2) il piano di studi relativo  alla  maturita'  scientifica  debba
prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;
   3)  l'insegnamento  della  storia  non  possa  essere  alternativo
all'insegnamento dell'economia o della psicologia;
  Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio  nazionale
della  pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere non
concorda con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del  baccellierato
internazionale   e   con   quelli   fissati  dalla  citata  ordinanza
ministeriale n. 429/89, qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita' dei curricula nell'ambito di  determinati  gruppi  di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate  dall'ufficio  del  baccellierato internazionale di Ginevra
nel gruppo 6 con una terza lingua  moderna  o  con  una  materia  del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
  Considerato  che  l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n.
429/89  sopracitata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento   della
lingua  italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma  3,  la  lingua
italiana  deve  essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio
di almeno due materie;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla "Marymount Inter-
national School" di Roma e i titoli  di  studio  da  essa  rilasciati
quali  diplomi  di  baccellierato internazionale presentano affinita'
con quelli  previsti  dall'ordinamento  scolastico  italiano  per  il
conseguimento  dei  diplomi  di  maturita' scientifica e di maturita'
linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
  Considerato  che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'   stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La "Marymount International School" di Roma, con sede  in  Roma,
via  di  Villa  Lauchli n. 180, derivazione della "Marymount Interna-
tional School" di New York e' iscritta nell'elenco di cui all'art.  2
della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico
1993-94.
  2.  I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati dalla
"Marymount International School"  di  Roma  sono  riconosciuti  quali
diplomi  di  maturita'  scientifica  ovvero  di maturita' linguistica
aventi valore legale ai sensi dell'art.  1  della  legge  30  ottobre
1986, n. 738.
  3.  Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente decreto e all'utilizzo della  lingua  italiana  come  lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline:
indirizzo linguistico . . . . . .     studi matematici o matematica
                                       e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico . . . . . .     matematica e teoria della
                                       conoscenza
 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui
al  comma  2,  e'  convertito  in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.