Art. 2. Compiti dell'ufficio di statistica 1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti: assicurare il coordinamento funzionale dell'attivita' statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attivita' statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'ISTAT, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale; promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale; fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica; collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale; contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica; accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989. 2. Gli uffici di statistica forniscono all'ISTAT: entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1 gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'ISTAT; entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 322/1989, relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del presente articolo. 3. L'ufficio di statistica cura altresi' le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovra' apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilita' del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvedera' l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989. 4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica.