Art. 2.
                 Compiti dell'ufficio di statistica
  1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati
nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto
legislativo n. 322/1989, i seguenti compiti:
   assicurare il coordinamento funzionale  dell'attivita'  statistica
dell'ente  al  fine  di garantirne la rispondenza ai criteri generali
fissati  in  materia  dal  Comitato  di  indirizzo  e   coordinamento
dell'attivita' statistica, l'adeguatezza agli obiettivi del Programma
statistico  nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie
di base, predisposte dall'ISTAT, per la classificazione dei  fenomeni
di carattere demografico, economico e sociale;
   promuovere   e   realizzare  la  rilevazione,  l'elaborazione,  la
diffusione e l'archiviazione  dei  dati  statistici  che  interessano
l'ente   di   appartenenza   nell'ambito   del  Programma  statistico
nazionale;
   fornire al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati  previsti  dal
Programma  statistico  nazionale  relativi  all'ente di appartenenza,
anche  in  forma  individuale  ma  non  nominativa,  ai  fini   della
successiva elaborazione statistica;
   collaborare  con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione
delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale;
   contribuire alla promozione e allo  sviluppo  informatico  a  fini
statistici   degli  archivi  gestionali  e  delle  raccolte  di  dati
amministrativi;
   assicurare  l'interconnessione  e   l'integrazione   dei   sistemi
informativi  statistici  dell'ente  di  appartenenza, sia all'interno
dell'ente stesso sia con il  Sistema  statistico  nazionale,  tenendo
conto   degli   indirizzi   forniti   dal  Comitato  di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica. Per  sistema  informativo
statistico  si  intende  quella  parte  del sistema informativo nella
quale le informazioni assumono connotazione statistica;
   accertare le violazioni nei confronti di coloro che,  a  richiesta
di  dati  e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico
nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati,  ai
fini  dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative e pecuniarie,
secondo la procedura prevista dall'art.  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 322/1989.
  2. Gli uffici di statistica forniscono all'ISTAT:
   entro  il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per
la  preparazione  del  Programma  statistico  nazionale  relativo  al
triennio  che  inizia il 1› gennaio successivo, utilizzando la scheda
predisposta a tale scopo dall'ISTAT;
   entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attivita'
svolta nell'anno precedente (art. 6, comma 6, del decreto legislativo
n. 322/1989, relativa  sia  alle  rilevazioni  di  cui  al  Programma
statistico  nazionale,  sia  a quelle di cui all'art. 1, comma 5, del
presente articolo.
  3.  L'ufficio  di  statistica  cura   altresi'   le   pubblicazioni
statistiche  del  proprio  ente  comprese  nel  Programma  statistico
nazionale, nel frontespizio delle quali dovra' apparire la  dicitura:
"Sistema  statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di
statistica".  In caso di dimostrata impossibilita' del singolo ente a
provvedere direttamente alla stampa delle  pubblicazioni  di  cui  al
precedente  comma,  vi  provvedera'  l'ISTAT,  ai sensi dell'art. 15,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989.
  4. Il responsabile  dell'ufficio  di  statistica  deve  raccordarsi
funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che
partecipano   a  gruppi  di  lavoro  in  cui  si  tratta  di  materia
statistica.