Art. 4.
                Personale dell'ufficio di statistica
  1.  Il   personale   dell'ufficio   di   statistica   deve   essere
quantitativamente   e   qualitativamente  adeguato  all'attivita'  da
svolgere  e  possedere  la  preparazione  professionale   statistico-
informatica  necessaria  anche  per  l'uso  delle  apparecchiature in
dotazione.
  2. Il responsabile dell'ufficio deve  essere,  preferibilmente,  un
funzionario  con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto
uffici  di  statistica  o  per  aver  curato   particolari   indagini
statistiche,  oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o
che abbia superato corsi di qualificazione professionale  in  materie
statistiche  o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori
di riconosciuto valore scientifico.
  3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio  di  statistica  gli
enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche.
  4.  L'attivita'  di qualificazione e riqualificazione del personale
dell'ufficio di statistica terra' conto delle linee di indirizzo for-
mulate dall'ISTAT, sentito il parere  del  Comitato  di  indirizzo  e
coordinamento   dell'informazione   statistica,   e  delle  attivita'
connesse con  il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali  dell'ente
stesso.  I  responsabili  degli  uffici  di  statistica  segnaleranno
all'ISTAT le proprie esigenze in materia.