Art. 4. Personale dell'ufficio di statistica 1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attivita' da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico- informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione. 2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico. 3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche. 4. L'attivita' di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terra' conto delle linee di indirizzo for- mulate dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle attivita' connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'ISTAT le proprie esigenze in materia.