Art. 5. Attuazione dell'atto di indirizzo 1. Delle eventuali difficolta' incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto l'ufficio di statistica dovra' informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'ISTAT, che riferira' al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Roma, 22 settembre 1992 Il presidente: REY