Art. 5.
                  Attuazione dell'atto di indirizzo
  1. Delle eventuali difficolta' incontrate  nell'applicazione  delle
indicazioni  contenute  nel  presente  atto  l'ufficio  di statistica
dovra'  informare  il  rappresentante  legale  o  direttore  generale
dell'ente  e  successivamente  l'ISTAT,  che riferira' al Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
   Roma, 22 settembre 1992
                                                   Il presidente: REY