Art. 3.
  Le  spese  per  l'acquisto  degli  antigeni  di cui all'art. 2 sono
sostenute dagli istituti zooprofilattici sperimentali  impegnati,  ai
sensi  della legge n. 745 del 23 dicembre 1975 citata in premessa, ad
effettuare  le  prove  diagnostiche  per  la   siero-diagnosi   della
brucellosi  con  i  fondi  ai  medesimi assegnati sul Fondo sanitario
nazionale (cap. 5941-Tesoro).