Art. 3. Le spese per l'acquisto degli antigeni di cui all'art. 2 sono sostenute dagli istituti zooprofilattici sperimentali impegnati, ai sensi della legge n. 745 del 23 dicembre 1975 citata in premessa, ad effettuare le prove diagnostiche per la siero-diagnosi della brucellosi con i fondi ai medesimi assegnati sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941-Tesoro).