Art. 4. Per la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento dell'antigene brucellare al Rosa Bengala, l'istituto produttore deve attenersi a quanto indicato nell'allegato capitolato tecnico. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1992 p. Il Ministro: AZZOLINI