Art. 4.
  Per  la  preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di
sterilita' nonche' il  confezionamento  dell'antigene  brucellare  al
Rosa  Bengala, l'istituto produttore deve attenersi a quanto indicato
nell'allegato capitolato tecnico.
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1992
                                             p. Il Ministro: AZZOLINI